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Dipendente Pubblico, niente silenzio assenso se incarico è extraistituzionale

lentepubblica.it • 18 Settembre 2017

silenzio assenso 2Niente silenzio assenso se incarico del dipendente pubblico è extraistituzionale: le indicazioni fornite dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, nella sentenza n. 201/2017.


 

L’autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all’amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l’incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L’amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l’autorizzazione è subordinata all’intesa tra le due amministrazioni.

 

Dipendente Pubblico, niente silenzio assenso se incarico è extraistituzionale

 

In tal caso il termine per provvedere è per l’amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall’intesa se l’amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell’amministrazione di appartenenza.

 

Decorso il termine per provvedere, l’autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata”. In sintesi il silenzio-assenso è invocabile solo per “per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche”, quando invece l’incarico proviene da un soggetto giuridico che non è amministrazione pubblica, decorso il termine di 30 giorni, si forma il silenzio-rigetto.

 

Con l’art. 10 della legge n. 328/2000, il legislatore ha delegato il governo, con l’intento di integrare le Ipab nella rete dei servizi sul territorio, ad emanare una rinnovata disciplina delle Ipab, mantenendone la natura giuridica pubblica (con il riconoscimento, a fini di efficienza, di autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica e con l’assoggettamento a peculiari vincoli normativi, tra cui quello della disciplina civilistica del personale), ovvero, ma in via residuale, la trasformazione, a richiesta degli enti, in associazioni o in fondazioni di diritto privato, fermo restando il rispetto dei vincoli posti dalle tavole di fondazione e dagli statuti.

 

Pubblico Impiego: silenzio assenso per avere diritto al TFR?

 

 

Fonte: Corte dei Conti
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